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Societario Ladies 2020

Dinanzi il CGS del CONI si è conclusa con il deposito delle motivazioni della decisione n. 59/2021 resa in data 30 giugno 2021 la vicenda che vedeva contrapposte il GSAD Idea Bridge Torino e l’ASD Bridge Reggio Emilia in merito all’assegnazione del titolo italiano 2020 del Campionato Italiano a Squadre di Società Femminili 2020.
La sentenza, viste le sue motivazioni, assume per il nostro sport una portata se non storica, certamente molto innovativa per quanto riguarda le regole e le prassi che la nostra Federazione ha sempre seguito nelle ipotesi di ritiro di un team da una competizione.

Ad esempio: nel caso, tipico e di una certa frequenza, in cui fissata data e luogo di uno spareggio di Coppa Italia o di Societario una squadra comunicasse che non si presenterà (cosa finora sempre ritenuta commendevole, quale espressione di fair play e sportività, perché evita inutili spese e dispendio di tempo alla squadra avversaria), la squadra avversaria dovrebbe comunque presentarsi nel luogo giorno ed ora previsti.

Inoltre sembra che ove la squadra “latitante” adducesse una motivazione (nella specie gli impedimenti alla partecipazione alla gara erano costituiti per una giocatrice dall’impegno per una manifestazione di beneficenza e per due altre giocatrici dall’invito ad un matrimonio) la Direzione del Campionato dovrebbe valutare se il fatto costituisca ipotesi di forza maggiore (evidentemente a nulla rilevando, secondo la decisione del CGS, che trattandosi di competizioni di club il giocatore impedito potrebbe facilmente essere sostituito) e, nel superiore interesse della salvaguardia del “merito sportivo nel bilanciamento con le esigenze di salute pubblica” in caso positivo spostare lo svolgimento dell’incontro ad altra data.

Per quale motivo nel caso specifico il Collegio abbia ritenuto che ricorressero esigenze di salute pubblica la sentenza non lo dice né si capisce per quale motivo il Collegio abbia ritenuto che la decisione adottata dal Direttore dei Campionati fosse ricollegata alla “eccezionale situazione determinatasi a causa dell’emergenza sanitaria epidemiologica da COVID-19”, visto che in realtà non ricorrevano, né comunque erano stati prospettati dalla ASD Idea Bridge, impedimenti ricollegabili all’epidemia.

Non si capisce quindi, ma il limite potrebbe essere solo mio, perché il Collegio abbia ritenuto che la decisone del Direttore dei Campionati sia stata presa in violazione dell’art. 19 del Regolamento dei Campionati Italiani della FIGB che disciplina “Ritardi e mancata presentazione alla gara per cause di forza maggiore”, e per di più con “manifesta irragionevolezza ed illogicità”, quando in effetti la decisione è stata presa, visto il ritiro comunicato tramite pec alla FIGB da Idea Bridge Torino, in applicazione dell’art. 21 dello stesso Regolamento federale, il quale stabilisce che “…Non si configura come Abbandono di Gara, ed è quindi consentito, il ritiro prima dell’inizio o in corso di svolgimento dell’incontro, da un incontro o una fase ad eliminazione diretta; il ritiro equivale alla sconfitta da parte della squadra ritirata…”. .

Rimane comunque il fatto che il Collegio ha affermato con assoluta chiarezza il principio per cui “la mancata presentazione di una squadra, come nel caso di specie, si realizza e può quindi formare oggetto di contestazione unicamente nel momento immediatamente precedente l’inizio dell’incontro sportivo, poiché necessita, appunto, della costatazione da parte dell’Arbitro Responsabile, che provvederà a rappresentarla, in tempo reale, al DGC”.

Il rispetto di questa regola non potrà essere eluso dalla nostra Federazione, e certamente non si troverà un Direttore di Campionati che sarà comunque disposto a farlo, perché evidentemente si rischierebbe di finire dinanzi la Giustizia Federale e se del caso dinanzi quella superiore del CONI.
Pubblichiamo la sentenza per intero al link: https://bridgeditalia.it/wp-content/uploads/2021/08/ATT00031.pdf

Il Presidente FIGB
Francesco Ferlazzo Natoli

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