La finale contestata – nota del Presidente
La vicenda “finale dei play-off del Campionato di Società per Squadre Ladies”, come molti sapranno, ha avuto un profilo giudiziario federale – ovvero un ricorso al Giudice Sportivo Nazionale con richiesta di non omologazione del risultato – che ha avuto l’esito, ancora non definitivo, di cui alla sentenza resa dal Giudice Sportivo Nazionale Supplente, Gen. B. (Ris.) Luigi D’Antona in data 4.9.2020.
L’accoglimento del ricorso risulta motivato dal giudicante anche sul presupposto di una serie di irregolarità e/o comportamenti approssimativi che i competenti Organi e Funzionari federali avrebbero commesso e tenuto nell’occasione.
La finalità di questa nota non è quello di inficiare la decisione: l’interesse per questo aspetto è della ASD Reggio Emilia, che eventualmente impugnerà la sentenza, se lo riterrà opportuno.
Scopo della nota è la tutela della Federazione e dei suoi funzionari che risultano criticati – per non dire denigrati – ingiustamente, e per altro a seguito di un “processo” nel quale non sono stati parte e nel quale quindi non hanno avuto modo di far sentire la propria voce.
Ma il Presidente Federale che si contrappone e contesta un giudice federale sta creando un corto circuito istituzionale?
Certamente no!
Questo semplicemente perché gli organi giudiziari federali sono assolutamente indipendenti; non sono sottoposti ad alcun tipo di controllo e/o direzione da parte del Presidente, né del Consiglio Federale. Hanno un loro specifico organo di controllo – la Commissione federale di Garanzia – che a sua volta è indipendente.
Quindi non solo ritengo legittimo, ma anzi doveroso, l’intervento del Presidente federale in presenza di un grave malfunzionamento di una istituzione fondamentale per la vita federale come quella della Giustizia. Grave malfunzionamento non tanto per la giustezza o meno della decisione, perché un errore di giudizio (se vi è stato) è sempre possibile, quanto per il fatto che la sentenza è piena di critiche alla gestione federale che, oltre ad essere del tutto irrilevanti ai fini della decisione, sono assolutamente ingiustificate ed infondate.
Veniamo quindi all’analisi della sentenza, per quello che qui interessa:
1) La prima nota stonata, evidentemente per scarsa conoscenza da parte del GSN(S) delle norme e delle prassi federali che riguardano le competizioni, si trova a pagina 10 della sentenza al punto “4.2 Sulle procedure adottate dalla Federazione” là dove si afferma “In particolare alla lettera b) si fa riferimento alla ripresa del campionato in argomento stabilendo la data del 26 e 27 settembre (data decisa in autonomia e senza ritenere necessario consultare l’apposita “Commissione Calendari – Campionati e Classifiche”) e senza ammettere deroghe ai giorni in cui si dovrà svolgere la finale”. Il Giudice qui afferma senza mezzi termini che il Presidente ed il Segretario Generale avrebbero commesso una irregolarità emettendo il 31.7 la circolare n. 48 (“Modifiche al Calendario Agonistico, provvedimenti categorie e serie”) senza la preventiva consultazione della Commissione (così come irregolare, per lo stesso motivo, sarebbe stata la precedente delibera del Calendario Agonistico da parte del Consiglio Federale!).
Evidentemente la circostanza è irrilevante ai fini del giudizio, perché una volta comunque fissata dalla Federazione la data di un competizione, gli “atleti” interessati hanno il dovere di rispettarla e non hanno alcun titolo per pretenderne lo spostamento anche se l’iter deliberativo non fosse stato rituale, ma evidentemente il Giudice:
- non sa che, sebbene previsto dal Regolamento Organico, la Commissione di fatto non opera e non ha mai operato neppure in passato per la predisposizione/proposta al Consiglio Federale del calendario agonistico e successivi aggiornamenti e che questa attività per prassi costante è demandata al Direttore dei Campionati e al suo staff, richiedendo di fatto un impegnativo lavoro di mediazione tra le disponibilità delle sedi gara e delle strutture alberghiere e le esigenze di distanziamento fra i vari eventi (con preparazione delle relative bozze contrattuali) ed ancora, nei casi in cui previsto, di gestione delle eventuali richieste di anticipi/posticipi, cambi di sede e di data, che in una realtà come quella del bridge è di fondamentale importanza per il successo di partecipazione alla competizione;
- non sa che la Commissione esprimerebbe comunque un parere non vincolante;
- non sa che il Calendario viene comunque deliberato dal Consiglio Federale (nella specie con delibera n. 52/2019 del 4/10/2019) e che la delibera prevede normalmente , come nel caso, la delega al Presidente Federale “…ad apportare quelle variazioni e integrazioni al Calendario Agonistico che si dovessero rendere necessarie nel corso dell’anno…”;
- non sa che la data del 26/27 settembre per la finale è stata stabilita con delibera presidenziale d’urgenza n. 32 del 31/7/2020 (poi ratificata dal Consiglio federale nella sua riunione del 21/10/2020);
e queste cose non le sa anche se tutto gli è stato ampiamente spiegato (ma forse non abbastanza chiaramente?!) nella dichiarazione resagli (a seguito di sua specifica richiesta) dal Segretario Generale con nota del 12/10/2020.
2) Alle pagine 10/11 della sentenza, al punto “4.2.1 Sulle procedure adottate dalla FIGB fino al 23.9.2020”, il GSN(S) attribuisce/imputa ad “alcuni rappresentanti della federazione comportamenti impropri, carenze, il mancato rispetto delle procedure, l’adozione di procedure approssimative.
Di cosa parla il Giudice?
Quali sono le procedure non rispettate?
Dove è previsto che prima di fissare la data di una competizione la Federazione debba chiedere la disponibilità e/o il gradimento dei soggetti interessati?
E dove sono previste le modalità da seguire per una così virtuosa procedura?
Mi domando: ai fini della emissione di un giudizio “legale” sarà rilevante distinguere fra comportamenti regolamentati e comportamenti di cortesia o comunque facoltativi?
E mi domando ancora: perché il GSN(S) critica l’operato federale – e con le brillanti motivazioni di cui sopra – pur essendo consapevole (perché lo dichiara) che le pretese “procedure approssimative” sono irrilevanti ai fini del giudizio?
Immagino si tratti delle conseguenze di un’ansia da prestazione/motivazione in una funzione di non facile espletamento se non si conoscono a fondo le peculiarità e le regole del nostro sport e della nostra organizzazione federale.
3) Alle pagine 13/16 della sentenza, al punto “4.2.3 Sulle procedure adottate dalla Federazione in relazione alla vittoria a tavolino”, si imputa agli organi/funzionari federali “ancora una volta una certa approssimazione procedurale” (per una questione riconosciuta comunque non determinante) rilevando – ed insinuando così il dubbio di una anomalia – che la comunicazione relativa alla assegnazione a tavolino della vittoria e del titolo è avvenuta alle ore 15.40 per l’ASD Reggio Emilia ed alle ore 16.49 per l’ASD Idea Bridge.
L’approssimazione purtroppo ancora una volta risiede nel giudizio espresso dal GSN(S) che, prima di compromettersi senza cognizione di causa, avrebbe fatto meglio a richiedere chiarimenti sulla per lui sospetta anomalia al Segretario Generale che era stato il mittente delle due comunicazioni. Avrebbe così potuto apprendere, evitando poi una magra figura, che la comunicazione alla ASD Reggio Emilia era stata invita con urgenza perché la stessa aveva informato che la squadra intendeva trasferirsi presso la sede di gara (Salsomaggiore) nella serata del 24.9, mentre la comunicazione alla ASD Idea Bridge non richiedeva particolare urgenza e doveva comunque esser fatta in maniera “formale”, consideratane la rilevanza anche ai fini del diritto ad impugnare la decisione. Ma forse, anche senza chiedere spiegazioni, il Giudice tutto questo avrebbe potuto capirlo osservando che la prima comunicazione era stata fatta dall’indirizzo e-mail del Segretario Generale, mentre la comunicazione alla Idea Bridge era stata fatta dall’indirizzo PEC della Federazione; e forse si sarebbe così fatto una ragione della differenza di 49 minuti fra l’invio delle due e-mail.
– Senza per questo voler entrare nel merito della decisione – sempre in tema di approssimazione, però, gli aspetti più sconcertanti e sconfortanti della sentenza riguardano le considerazioni/motivazioni che hanno portato il GSN(S) a non omologare l’assegnazione della “vittoria a tavolino” e del titolo.
Ebbene!
Il GSN(S) argomenta e motiva la sua decisione sulla base di norme che non riguardano il caso in esame mentre non ha preso in considerazione quelle applicabili.
Nello specifico infatti il GSN(S) parla di titolo “irritualmente assegnato” e oggetto di “procedura errata” perché evidentemente non ha visto l’art. 21 del Regolamento Campionati, che testualmente stabilisce: “…Non si configura come abbandono di Gara, ed è quindi consentito, il ritiro prima dell’inizio o in corso di svolgimento dell’incontro da un incontro o una fase ad eliminazione diretta; il ritiro equivale alla sconfitta da parte della squadra ritirata…”
Tutto quello che il Giudice ha argomentato sul punto non merita quindi neppure un commento.
Mi fermo qui con molta amarezza, aggravata anche dal fatto che ai patetici commenti dei “soliti noti” su vari social mi è stato detto essersi aggiunto un articolato “like” di un ex importante dirigente federale – avvocato per altro – della cui onestà intellettuale non dubito minimamente, che mi porta a concludere che se è certamente vero che la pratica del bridge aiuta a “mantenersi giovani”…il mio Collega deve averla abbandonata da tempo.
Un cordiale saluto a tutti.
Il Presidente Federale
Francesco Ferlazzo Natoli