
Salve, sono Vincenzo Landolfi di Benevento, tesserato con l’associazione bridge di Avellino,
vorrei sapere cosa pensa di questa mano, giocata lo scorso fine settimana a *** e della decisione arbitrale adottata.
La licita è semplice semplice: Passo, 1SA, Passo, 3SA, fine.
Io sono il dichiarante in Ovest.
Ricevo l’attacco di 4. Chiedo all’avversario in Sud (che siede dalla mia parte del sipario) la convention card. Mi dice che non ne è provvisto. Chiedo allora come attaccano. Mi dice che attaccano “in busso”.
Sto basso al morto, Sud gioca il 10 ed io prendo con l’Asso.
Gioco piccola Quadri per il 10, che Sud prende subito con l’Asso.
Sud gioca piccola Fiori, metto la cartina dalla mano, Nord fa presa con il Fante.
A questo punto Nord gioca il 2. Siccome Sud mi ha detto che attaccano “in busso” attribuisco a lui la Dama. Gioco, quindi, il Re e provo la 3-3 a Cuori, ma trovo la quarta in Sud e vado 1 down.
Chiedo chi avesse la Q ed apprendo che Nord ha attaccato di
4 da Q742.
Chiamo l’Arbitro per sapere se ciò che è successo è regolare.
L’Arbitro interroga i due avversari: Sud conferma che attaccano “in busso”; Nord anche, ma precisa che con altri compagni attacca diversamente, e quindi ogni tanto si confonde.
Questa la decisione: risultato confermato.
Questa la spiegazione che mi fornisce l’arbitro: Nord, tornando Picche, ti ha regalato il contratto, solo che non ne hai saputo approfittare; loro attaccano in busso ed è irrilevante che in questo caso Nord abbia attaccato in modo diverso.
Tutto regolare? Se è così la prossima volta non chiamo neppure l’Arbitro…
Oppure il sistema di attacco deve essere scritto in una convention card che io possa leggere prima di decidere come giocare?
La ringrazio molto dell’attenzione che mi dedica.
Saluti
Vincenzo Landolfi (LNZ033, Avellino Bridge)
Caro Vincenzo,
l’argomento non è banale, né può essere racchiuso – e da lì poi sviluppato – nella Sua stessa chiosa.
Cominciamo col dire che la Convention Card è d’obbligo in generale, e, in particolare, nel caso di competizioni, e questo perché se la mancanza può – e certo deve – essere tollerata al Circolo, così non dovrebbe essere in altri ambiti.
In merito, c’è un ben preciso riferimento normativo, che consiste nell’esordio stesso dell’Articolo 40 del Codice di Gara (40A1b):
(b) Ogni coppia ha il dovere di rendere disponibili i propri accordi agli avversari prima che cominci il gioco contro di loro.
Detto questo, bisognerebbe ora fare un discorso più generale, sempre collegato all’Articolo 40 del Codice di Gara, peraltro, il quale si occupa di dettare la filosofia del problema della disponibilità per gli avversari di ogni accordo di coppia. L’argomento porterebbe via troppo tempo, ma può ragionevolmente – e compatibilmente con questo spazio – essere sintetizzato così:
– La definizione di “accordo di coppia” non copre solo gli accordi espliciti, ma anche quelli impliciti, quali le inferenze deducibili da chi conosce quelli espliciti, e la conoscenza dello stile personale e/o di coppia dei compagni.
– Un giocatore è libero di deviare dagli accordi, atteso che lo faccia in maniera, e con tale frequenza, che tale deviazione sia del tutto inattesa per il compagno.
– Quando ci sia una deviazione dagli accordi, sta a chi l’ha effettuata provare che di questo si tratti, e non invece di un accordo non (del tutto) svelato. In assenza di evidenza del contrario, l’Arbitro deve assumere che ci sia stata una spiegazione erronea, o quantomeno lacunosa, e non una deviazione dagli accordi. Tuttavia, è l’Arbitro stesso a dover decidere che cosa rappresenti “un’evidenza del contrario”; ci sono in merito linee guida e prassi consolidate, ma la libertà in merito del direttore di gara permane.
Proviamo ora ad analizzare il caso proposto alla luce della premessa. Ebbene, in assenza di altri dati, posso solo dire che l’Arbitro ha deciso che il reale accordo di coppia fosse “attacco in busso”, che lo stesso fosse stato svelato, e che quella dell’attaccante fosse una deviazione. Ora – lasciando comunque spazio ai terzi interessati per proporre repliche ad integrazione dei fatti presentati -, da quello che leggo tale decisione sembra quanto meno soggetta ad un approfondimento, perché mancava una prova in merito agli accordi quali denunciati (niente Convention Card), e se anche tale prova ci fosse stata, è stato il colpevole stesso a dire che “gli capita di sbagliarsi”. Se è così, è allora possibile che il compagno ne fosse al corrente, ed abbiamo già visto che questa consapevolezza costituisce, ex Articolo 40 del Codice di Gara, un “accordo di coppia”.
Cordiali Saluti,
Maurizio Di Sacco