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Barrage o non Barrage?

Caro Maurizio,
consapevole della tua straordinaria bravura in materia di individuazione ed applicazione delle norme del Codice del Bridge alle controversie insorte al tavolo verde, desidero sottoporti un caso che è occorso a me ed alla mia compagna Marisa in un incontro a squadre di Torneo “locale”.
La smazzata in questione:

11Quadri = Bilanciata 15-17 o Sbilanciata 12-16 con 4 o più Quadri)
23Quadri = Ora Nord chiede ad Est il significato di 3Quadri. Est risponde “Barrage”.

Il contratto cade di 4 prese e al termine della smazzata Nord chiama l’Arbitro e chiede un risarcimento in quanto, se avesse saputo che la dichiarazione di Ovest non era Barrage, avrebbe dichiarato Passo.
L’Arbitro non ha preso alcuna decisione al tavolo, limitandosi a chiedere ad Ovest (la mia compagna) “perché hai dichiarato 3Quadri e non 2Quadri?”, ricevendo come risposta, in sintesi: “ma perché vuoi dirmi come devo dichiarare e limitare la mia capacità e libertà di valutazione licitativa, anche in base al sistema che giocano gli avversari e alla situazione di zona? E, comunque, con queste carte io dichiarerò sempre 3Quadri trovandomi in situazione licitativa analoga.”
Circa dieci giorni dopo c’è stata una decisione della Giuria (prevista nel Regolamento del Torneo) che ha modificato il risultato del board da 3Cuori–4 (+400 per E/O) a 3Quadri+1 giocata da Ovest (+130 per E/O).
La decisione della Giuria è stata così motivata: “Durante una partita i componenti di una coppia devono giocare necessariamente lo stesso sistema (Articolo 40 del Codice di Gara, paragrafi A1B e A2C1); essendo la coppia in questione molto affiatata, essendo le carte della tesserata Del Grosso Marisa completamente diverse da quanto spiegato dal compagno (pertanto non si può parlare di deviazione dal sistema), non essendoci una prova scritta (auspicabile per questa coppia) sulla veridicità o meno della spiegazione data, noi consideriamo la stessa come sbagliata”.
Infine, a conclusione della predetta decisione si leggono le seguenti testuali parole: “I componenti della Giuria non hanno dubbi sull’onestà della coppia e sul fatto che ci si è trovati involontariamente, in buona fede, in una fattispecie sanzionabile del Codice”.

Date le nostre perplessità sulla predetta decisione abbiamo chiesto:
1) A giocatori di categoria pari alla nostra ed a quella dei nostri avversari (1aPicche) quale fosse la migliore licita da effettuare da parte di Ovest nella fattispecie e quasi tutti hanno risposto “3Quadri“;
2) Ad alcuni Arbitri nazionali un parere sulla decisione presa dalla Giuria, e tutti (tranne uno, che “stranamente” si è riferito letteralmente alla “prova scritta”) l’hanno ritenuta NON condivisibile, in quanto normale e comunque NON sanzionabile la spiegazione della licita 3Quadri data dal sottoscritto.

Inoltre, ho provato a cercare nel Codice del Bridge di Gara le norme regolanti la fattispecie, che a mio modesto avviso non sono solo quelle citate dalla Giuria (vedi sopra) ma tutte quelle contenute nell’Articolo 20 del Codice di Gara, nell’Articolo 21 del Codice di Gara, nell’Articolo 40 del Codice di Gara, nell’Articolo 73 del Codice di Gara e nell’Articolo 75 del Codice di Gara: di conseguenza, potrebbe ritenersi la licita di Ovest “imputabile all’autonoma iniziativa del licitante” (vedi Articolo 40 del Codice di Gara, paragrafo A punto 3 e Articolo 75 del Codice di Gara, paragrafo C), non essendo basata su accordi di coppia (si precisa che solo all’inizio del duplicato si è conosciuto il sistema della coppia avversaria ed in presenza della stessa si è concordata la difesa soltanto sull’apertura di 1SA debole), ed essendo pacificamente e generalmente la licita a salto di 3Quadri corrispondente a mano di Barrage (senza che possa pretendersi la prova scritta: ossia che nel cartellino licitativo sia indicato che proprio nella sequenza in questione è Barrage – si precisa comunque che nel nostro cartellino, peraltro non richiestoci dall’Arbitro, le licite a salto, salvo che nel caso di bicolori licitate col sistema Ghestem, sono indicate ovviamente come Barrage).

Sempre a mio modesto avviso, sembra che nella specie non sia applicabile la presunzione di errata informazione di cui all’Articolo 21 del Codice di Gara, paragrafo B1, posto che Est non ha elementi in più rispetto agli avversari per essere preparato circa la ipotetica deviazione licitativa di Ovest, vedi le carte di Ovest (6 punti), i possibili 15-17 punti di Nord, i possibili 10 punti di Ovest, i possibili 7-9 punti di Sud.

Tuttavia, per me conta soprattutto la tua valutazione di questo caso e conoscere quale sarebbe stata la tua decisione, se fossi stato l’Arbitro, ed i relativi motivi,

Del pari vorrei sapere:
1) perché – almeno a parere della Giuria – il caso rientra non già nell’ipotesi di autonoma iniziativa licitativa di Ovest, bensì in quella di violazione della regola secondo cui “i componenti di una coppia devono giocare necessariamente lo stesso sistema”;
2) perché occorre la “prova scritta” su licite non già convenzionali, bensì naturali come i Barrage;
3) perché la non veridicità della spiegazione è equivalente alla spiegazione sbagliata, specie quando “non si hanno dubbi sulla onestà della coppia, ecc.” (vedi sopra);
4) perché non si è ritenuta la spiegazione di Est non solo veridica, ma anche non sbagliata, ed anzi conforme al sistema adottato dalla coppia, benché semplicemente non corrispondente alla autonoma (e non conosciuta, né conoscibile da Est) scelta licitativa di Ovest;
5) se in un caso come questo l’Arbitro, prima di adottare la decisione, debba interrogare solo Ovest, come nella specie è stato fatto, e non anche Est, e senza richiedere di esaminare la Convention Card della coppia.

Ti prego di inviare la tua risposta, appena puoi, dati i tuoi molteplici impegni di rilevante importanza.
Con viva gratitudine e cordiali saluti.
Pasquale del Grosso (DLL018, ASD Circolo Nautico Posillipo)

 

Caro Pasquale,
cominciamo col dire che la premessa di cui al riportato dispositivo: “Durante una partita i componenti di una coppia devono giocare necessariamente lo stesso sistema” (Aricolo. 40 del Codice di Gara, paragrafi A1b e A2 C1), non è certo radicata negli commi richiamati, visto che un’affermazione quale quella (se proprio si ritenga necessario utilizzarla, cosa che a me sembra fuori luogo nella circostanza), è contenuta in altra parte dell’Articolo 40 e, in particolare, in 40B2a (la parte rilevante è evidenziata):

ARTICOLO 40 – ACCORDI DI COPPIA
[…]
2. (a) La Regulating Authority ha il potere, senza restrizione alcuna, di permettere, non permettere, come anche di permettere solo a certe condizioni, qualsiasi speciale accordo di coppia. Può prescrivere l’uso di una Carta delle Convenzioni, accompagnata o meno da eventuali fogli supplementari, per un primo elenco degli accordi di coppia, e stabilire le regole per il suo uso. La Regulating Authority può dettare norme per le procedure di alert e/o altri metodi per la spiegazione degli accordi di coppia. Può modificare la prescrizione di carattere generale secondo la quale il significato di una chiamata o di una giocata non debba variare a seconda di quale particolare membro della coppia lo abbia effettuato (tale regola non può comunque essere restrittiva in merito allo stile ed alla valutazione, ma solo al metodo).
[…]

Per quanto riguarda, in particolare, 40A1b e 40A2, il contenuto è assai generico, volto a stabilire dei principi di massima: uno specifico (l’obbligo di rendere disponibili i propri metodi agli avversari, peraltro demandando all’organizzazione di specificarne i termini attuativi), ed uno che invece serve al solo scopo di qualificare come “Autorizzate” le informazioni derivanti dagli accordi di coppia, ovvero di sottrarre le stesse dalla sfera di competenza dell’Articolo 16 del Codice di Gara (Informazioni Non Autorizzate; cfr. in particolare le lettere A e B).

ARTICOLO 40 – ACCORDI DI COPPIA […]
(b) Ogni coppia ha il dovere di rendere disponibili i propri accordi agli avversari prima che cominci il gioco contro di loro. La Regulating Authority specifica la maniera in cui ciò debba essere fatto.
[…]
2. Le informazioni fornite al compagno attraverso tali accordi devono essere ricavate dalle chiamate, dalle giocate e dalle condizioni della smazzata in corso. Ciascun giocatore ha il diritto di tenere conto della licitazione legale nonché, ad eccezione delle esclusioni previste da questo Codice, delle carte che ha visto. Egli ha il diritto di utilizzare le informazioni che in altra parte di questo Codice siano specificate come da considerarsi autorizzate (vedi Articolo 73 del Codice di Gara, paragrafo C).
[…]

La lettera “C” è invece inserita nel cuore stesso dell’Articolo 40, già di per sé una delle architravi dell’intero Codice:

C. Deviazione dal sistema ed azioni psichiche
1. Un giocatore può deviare dalle annunciate intese della sua linea, sempre e comunque a patto che il suo compagno non abbia elementi in più rispetto agli avversari per essere preparato circa la deviazione. Deviazioni ripetute portano ad accordi impliciti, che pertanto divengono parte dei metodi della coppia, e devono essere spiegati in accordo con i regolamenti riguardanti la spiegazione dei sistemi.
Se l’Arbitro giudica che esista un elemento di conoscenza non rivelato, e che questo abbia danneggiato gli avversari, egli dovrà modificare il punteggio e potrà assegnare una penalità procedurale.
[…]

Per completezza, è doveroso includere qui altri punti dell’Articolo 40 negletti dal dispositivo, ma cruciali nella circostanza, a cominciare dall’Articolo 40 del Codice di Gara, paragrafo B1a:

(b) Un’intesa tra compagni, esplicita o implicita che essa sia, è un accordo di coppia. A meno che la Regulating Authority non decida altrimenti, una convenzione è inclusa tra gli accordi e i trattamenti da considerare speciali accordi di coppia, come nel caso di una qualsiasi chiamata che abbia un significato artificiale.

Poi Articolo 40 del Codice di Gara, paragrafo B4:

4. Una linea che venga danneggiata in conseguenza di una mancata spiegazione, da parte degli avversari, del significato di una chiamata o di una giocata nei termini stabiliti da questo Codice, ha diritto ad una rettifica tramite l’attribuzione di un punteggio arbitrale.

E infine Articolo 40 del Codice di Gara, paragrafo B6 (a e b):

6. (a) Nello spiegare il significato di una chiamata o una giocata del compagno in risposta ad una richiesta degli avversari (vedi Articolo 20 del Codice di Gara), un giocatore deve spiegare tutte le speciali informazioni che gli siano pervenute tramite accordi o esperienza di coppia, ma non è tenuto a rivelare le inferenze che derivino dalla propria conoscenza ed esperienza di problematiche generalmente note ai giocatori di Bridge.
(b) L’Arbitro modificherà il punteggio se l’informazione non fornita nell’ambito di una spiegazione risulta essere cruciale ai fini della scelta da parte degli avversari sull’azione da intraprendere, ed un avversario ne sia stato così danneggiato.

Quanto sopra per incastonare il problema nel corretto alveo regolamentare, quanto meno in termini di principi preliminarmente da applicarsi.
Quanto infatti segue, in termini più propriamente attuativi – di pertinenza dei citati Articolo 20 del Codice di Gara e Articolo 21 del Codice di Gara per quanto attinente agli aspetti procedurali, e dell’Articolo 75 del Codice di Gara (non dell’Articolo 73 del Codice di Gara) per quanto invece di merito dell’eventuale punteggio arbitrale da assegnarsi – discende direttamente dalla valutazione preliminare di cui ai commi dell’Articolo 40 del Codice di Gara appena visti, nonché è reso necessario dai rimandi in essi contenuti.
Poiché, poi, fai esplicito riferimento, ovvero ti chiedi, che cosa debba rappresentare una prova in merito agli accordi di coppia, ti offro questa mia breve trattazione, utilizzata ai fini dell’aggiornamento e della formazione degli arbitri italiani ed europei:

1.
Ovviamente, una prova scritta, a fronte della quale non ci può essere discussione di sorta. Seppure raramente, i giocatori sono in grado di produrre documentazioni sufficientemente ampie da permettere di individuare il passaggio incriminato, sebbene “di nicchia”, e questo può accadere anche se il materiale in questione non è immediatamente disponibile. Nella pratica di alto livello, non è raro che una coppia vada a prendere il sistema in camera, o in macchina, o lo produca accendendo il computer, magari, come mi è accaduto di recente, scaricandolo da un sito internet dove era stato appositamente situato. Naturalmente, poi, anche a livello più basso, quando l’informazione cercata sia relativamente semplice, questa si troverà sulla Convention Card. Ma questo è vero – o almeno lo è spesso – quando si giochi un Campionato, o comunque una manifestazione di grado elevato, ma non è certo altrettanto vero al Circolo.

2.
Sempre partendo da un documento scritto, le inferenze che si possono trarre dallo stesso. Accade di sovente che da una serie di indizi si possa ricavare una prova per via deduttiva, come quando siano presenti nel sistema passaggi licitativi che trattino tutte le possibili mani del caso tranne una, e quella, in mancanza di altri spazi, non possa che descriversi in un solo modo. Oppure, perché siano presenti sequenze utilizzate in situazioni analoghe, e si possa stabilire che la struttura del sistema è tale che quella logica non può che applicarsi anche al caso in questione. Come si può facilmente capire, all’arbitro vengono richieste in questi casi una ragguardevole capacità di analisi, ed una cultura bridgistica non indifferente. Se non le possiede, è bene che faccia fare questo lavoro ad esperti e si rifaccia poi alle loro conclusioni.

3.
In assenza di prove scritte, la logica bridgistica. Approccio possibile, ma proprio per la vacanza documentale, da utilizzarsi solo in casi eclatanti. La fattispecie è quella tipica di quei casi nei quali si possa affermare con certezza che un giocatore abbia fatto una licita assurda, o in evidente contrasto con la struttura generale degli accordi di coppia altrimenti, ed altrove acclarabili, per poi fornire la spiegazione relativa ai propri intenti, e quindi alle proprie carte; nondimeno, certa mente sbagliata da un punto di vista della logica del gioco, e/o del sistema impiegato.

4.
Solo a livello di Circolo, la conoscenza personale della coppia e/o del giocatore. Approccio pericolosissimo, perché rischia di creare gravi disparità di valutazione tra i giocatori conosciuti dall’arbitro e quelli invece non altrettanto noti, i quali potrebbero a buon d-
ritto lamentarsene. Il direttore di gara, quindi, pur essendo nel lecito, deve avere grande confidenza in quello che sta facendo, ed il pieno controllo della situazione “ambientale”.

Venendo ora finalmente al merito della decisione finale, la stessa è certo giustificata da quanto sopra. Infatti, la tua stessa compagna ha affermato di comportarsi sempre nello stesso modo, con quel tipo di carte, e noi abbiamo già visto come le consuetudini personali e/o di coppia rappresentino, a tutti gli effetti, un accordo di coppia, ed un’affermazione del genere ha, per ovvi motivi, un rilevante valore probatorio. Al minimo, insinua certo il dubbio che possa essere così, è il nostro Codice, come è ovvio, prevede che nel dubbio si favorisca chi ha subito un danno, ovvero si agisca a tutela dei di lui interessi, qualora sia possibile che siano stati lesi.
Un affettuoso saluto,
Maurizio Di Sacco

Maurizio Di Sacco

Maurizio Di Sacco (DSZ003, Bridge Villa Fabbriche) è Arbitro Capo di FIGB, WBF, EBL, CAC (Center American & Caribbean), CSB (Confederation Sudamericana De Bridge) e Direttore della Scuola Arbitrale di FIGB ed EBL. Anche membro del WBF Laws Committee, Maurizio è uno dei più autorevoli arbitri del mondo. Anche il suo palmares come giocatore è più che invidiabile: ha giocato ai massimi livelli fino al 2002, conquistando a livello nazionale un titolo italiano, un argento in eccellenza, diversi piazzamenti in Coppa Italia e numerosi primi posti in tornei naizonali. A livello internazionale ha raggiunto la finale di un Campionato Mondiale e di uno Europeo.

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