Un quesito.
Durante un torneo di società l’avversario ha aperto di 1, la mia compagna ha interferito in Seconda con 2
, il rispondente 2
ed io 3
(ho a mia volta l’apertura). Passo dell’avversario, 3
della mia compagna, 3
dell’altro avversario ed io, stimando 23/24 punti nella linea, dopo aver esitato, sono passato con l’intento di lasciare alla partner la scelta del colore da giocare a livello 4.
La mia compagna però pur avendo fit a Fiori ha detto Passo, adducendo come motivo la mia esitazione che le avrebbe tolta la possibilità di parlare.
Un piccolo diverbio perché, a parte la mia abitudine a rispettare il vincolo della velocità di gioco, ho sostenuto che la mia esitazione era stata frutto di una indecisione e non poteva costituire Informazione Non Autorizzata in quanto parlando a livello 3 avevo già trasmesso informazioni circa la forza e la lunghezza del colore.
Grazie. Cordiali saluti,
Vincenzo Ficociello (FCZ001, Bridge Forlì)
Caro Vincenzo,
data la mancanza del diagramma mi è ovviamente impossibile offrirLe una risposta definitiva, tuttavia, da quello che leggo, quantomeno nell’ambito di un principio generale la Sua compagna aveva (parzialmente) ragione.
L’esitazione in questione è infatti certamente veicolo di Informazione Non Autorizzata (INA), e questo per definizione stessa di INA, quale da Articolo 16 del Codice di Gara paragrafi A e B.
Inoltre, nel caso, è altrettanto innegabile che l’esitazione esprima un dubbio, in particolare sul da farsi, e questa è un’INA. Può indicare sia la volontà di contrare, che di licitare 4 o 4
(o 3NT), ma certamente comunica una volontà diversa dal semplice Passo, e quella descritta non è una situazione unanimemente considerata come forzante. Non lo è perché 3
potrebbe facilmente provenire da lunghe e solide Fiori senza null’altro a lato o, in altre parole, non promette necessariamente valori di apertura, e potrebbe anzi contenerne ben di meno.
Questo, si badi bene, nell’accezione comune, perché è ben possibile che voi abbiate accordi diversi, che però dovrebbero essere dimostrati all’arbitro quando si arrivasse ad una contestazione.
Quel “parziale” premesso a “ragione” si giustifica, oltre che da quanto sopra (se voi foste in grado di dimostrare il carattere forzante del “Passo” avremmo una nulla quaestio), anche dal dettato dell’Articolo 16 del Codice di Gara paragrafo B, il quale ci dice, in estrema sintesi e con riferimento al caso in questione, che se il “Passo” fosse stato considerato assurdo dalla totalità (o quasi) dei pari categoria interpellati in merito, la Sua compagna sarebbe stata allora libera di licitare.
Concludo dicendo che la Sua compagna ha dato prova di quella che gli americani chiamano “active ethics”, ovvero ha accuratamente evitato di usare quella che lei stessa avvertiva essere un’INA. Al di là del gergo USA, il comportamento in questione ha una precisa radicazione normativa nell’Articolo 73 del Codice di Gara paragrafo C (Articolo 72 del Codice di Gara, Articolo 73 del Codice di Gara e Articolo 74 del Codice di Gara si occupano proprio di principi etici e comportamentali), il quale avverte chi sia in possesso di un’INA che gli viene richiesto di fare il possibile per non usarla.
Cordiali Saluti,
Maurizio Di Sacco